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Club Italiano Canarino Lancashire

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Regolamento_organico_it.htm

Il testo di seguito riportato, è parte integrante ed essenziale alla gestione dei Club Ornitologici-

Vista la “volatilità” delle pagine internet, questa pagina è una copia della pagina: http://www.foi.it/documenti/Regolamento%20Organicoo%20FOI-Onlus.pdf

REGOLAMENTO ORGANICO

TITOLO I

(compiti)

Articolo 1 La Federazione Ornicoltori Italiani – ONLUS (F.O.I. - ONLUS) ha, per scopi statutari, lo svolgimento di attività nella tutela e nella valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’esercizio abituale dell’attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del D. lgs. n. 22/1997.

In particolare, la F.O.I. – ONLUS si prefigge la propaganda, la conservazione e lo sviluppo dell’ornitologia italiana, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolgendo esclusivamente le predette finalità e quelle ad esse direttamente connesse.

Per il conseguimento di tali fini, la F.O.I. – ONLUS:

- riunisce in un unico Ente le Associazioni di Ornicoltori Italiani, coordinandone le iniziative e controllandone l’operato, affinché possano svolgere la migliore e più proficua attività;

- partecipa ed aderisce ad organizzazioni nazionali ed internazionali aventi per oggetto la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente;

- promuove la ricerca scientifica, sostenendo l’azione dei propri Organi Tecnici e degli altri Istituti Specializzati con adeguati finanziamenti;

- sostiene le iniziative di divulgazione tecnica adottate dagli Organi periferici e dalle Associazioni per la formazione dei propri tesserati;

- promuove la tutela delle specie e il miglioramento delle razze e delle varietà, disponendo l’anellamento obbligatorio e legalizzando la tenuta facoltativa dei registri ufficiali di allevamento;

- promuove il riconoscimento internazionale di eventuali nuove razze e varietà italiane;

- facilita lo scambio con l’estero di uccelli in genere, in ottemperanza alle regole CITES ed in generale alla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale;

- coopera con altri Enti per lo svolgimento di attiva opera di propaganda per la conservazione degli uccelli stanziali, specialmente quelli in via di estinzione e quelli utili alla agricoltura, collaborando alle iniziative intese a difendere l’ambiente naturale;

- collabora con lo Stato, con le Regioni e con gli altri Enti Locali per la tutela e la salvaguardia del patrimonio ornitologico nazionale;

- promuove l’istituzione e si occupa della gestione di oasi naturalistiche, centri di protezione ambientale e parchi naturali, sia direttamente, anche mediante acquisizione e/o amministrazione di terreni, sia indirettamente sollecitando l’intervento dello Stato e degli altri enti territoriali;

- propone allo Stato, alle Regioni ed agli Enti locali l’emanazione di norme tendenti alla tutela e corretta gestione naturalistica del patrimonio faunistico e ambientale, partecipando ai lavori preparatori;

- attua l’istruzione ecologica e biologica, ed in particolare la conoscenza in campo ornitologico, attraverso corsi, iniziative didattiche, corsi di formazione professionale, corsi di aggiornamento rivolti anche ai docenti, conferenze, dibattiti, mostre anche di carattere didattico, pubblicazioni e quant’altro idoneo a diffondere in vasti strati sociali ed in special modo tra i giovani, la conoscenza dei problemi connessi alla conservazione del patrimonio naturale;

- svolge attività di ricerca scientifica e azioni protezionistiche dirette, organizzando campi di lavoro e sorveglianza nonché centri di recupero, riproduzione e reintroduzione delle specie maggiormente minacciate di estinzione;

- contribuisce alla tutela del patrimonio faunistico dello Stato e dell’habitat naturale mediante proprie Guardie particolari giurate volontarie, nominate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, per la salvaguardia degli ambienti naturali, per la vigilanza venatoria e per la protezione degli animali;

- interviene direttamente alla difesa della natura attraverso il Servizio Nazionale di Vigilanza Ambientale-Ittico-Venatoria, con Guardie Giurate Volontarie addette, a norma dell’art. 27 della legge n. 157 dell’11/2/1992 e delle altre leggi nazionali e regionali vigenti in materia, alla tutela e salvaguardia degli ambienti naturali, del patrimonio faunistico e alla protezione degli animali;

- promuove la creazione di figure professionali e la formazione dei giovani nel settore della protezione dell’ambiente;

- presenta - in proprio o in collaborazione con altre Associazioni ambientaliste, con Enti Pubblici o con privati

- progetti di formazione professionale finanziati dall’Unione Europea, dallo Stato o da altri soggetti, ovvero progetti finanziati aventi per oggetto la tutela dell’ambiente e del patrimonio faunistico, sia in Italia che all’estero;

- rilascia ai soci allevatori, nonché agli Enti pubblici che ne facciano richiesta, gli anelli inestensibili ed inamovibili F.O.I. – ONLUS, che servono ad identificare gli animali ed a ricondurli al loro legittimo possessore: gli anelli sono pertanto personali ed inalienabili;

- promuove, sotto la propria egida, l’organizzazione di Mostre internazionali e fissa il calendario delle Manifestazioni Ornitologiche ufficiali, coordinando le richieste delle Associazioni, a tal uopo presentate tramite i Consigli Regionali;

- su suggerimento delle Commissioni Tecniche, fissa i criteri e le modalità per la scelta dei soggetti da proclamare annualmente campioni di categoria nelle competizioni ufficiali F.O.I. – ONLUS;

- assicura la funzionalità degli Organi periferici, provvedendo alloro adeguato finanziamento;

- ratifica gli Statuti delle Associazioni ed approva i Regolamenti dei Raggruppamenti Regionali e degli Organi Tecnici federali;

- interviene presso gli Organi Ministeriali onde ottenere facilitazioni per lo svolgimento delle Manifestazioni ufficiali;

- esercita, infine, tutte quelle funzioni che ad essa sono demandate dallo Statuto, dai Regolamenti interni o che le fossero, eventualmente, attribuite da leggi o da disposizioni dei competenti Organi dello Stato e delle Regioni.

TITOLO Il

(Affiliazione - Tesseramento)

Articolo 2 Le Associazioni che intendono affiliarsi alla F.O.I. - ONLUS sono tenute a presentare domanda al Consiglio Direttivo Federale, redatta su apposito modulo da richiedersi alla Segreteria federale, da cui devono risultare:

a) la denominazione sociale;

b) la sede sociale;

c) le generalità del legale rappresentante.

La domanda deve essere corredata da:

a) copia registrata della scrittura privata di costituzione e copia dello Statuto sociale;

b) delibera del Consiglio Direttivo o di altro Organo competente dell’Associazione, da cui risulti l’adesione alla F.O.I. - ONLUS con l’impegno all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle disposizioni federali;

c) richiesta di tesseramento dei Soci;

d) elenco nominativo dei Soci eletti alle cariche sociali;

e) ricevuta del versamento della quota una tantum di affiliazione e della quota federale annuale.

La domanda di affiliazione va inoltrata al Consiglio Regionale competente il quale, vagliata la documentazione ed espresso il proprio parere, la trasmette alla F.O.I. - ONLUS entro 30 giorni dalla data di ricezione.

Il Consiglio Direttivo Federale esamina la domanda e delibera sull’accoglimento o meno della stessa.

Articolo 3 L’affiliazione decorre dal giorno della delibera di ammissione, dura fino al verificarsi di una causa di cessazione del vincolo ed è sottoposta alla condizione del pagamento, da parte dell’affiliata della quota federale annuale prevista e della trasmissione dell’elenco dei Soci iscritti entro il 31 gennaio.

Trascorso detto termine, il Consiglio Direttivo Federale avrà facoltà di pretendere coattivamente dalla Associazione il pagamento della quota associativa ovvero di considerare decaduta l’Associazione.

Qualora dovessero mutare, anche parzialmente, le condizioni in base alle quali era stata accolta la domanda di affiliazione, il Consiglio Direttivo Federale avrà la facoltà di non rinnovare l’affiliazione.

Le Associazioni che – alla data di entrata in vigore del presente regolamento - presentano un numero di associati inferiore a quindici, ma comunque superiore al precedente limite minimo, come stabilito dallo statuto e dal regolamento organico ora modificati, devono raggiungere il predetto numero di quindici associati entro il termine perentorio del 31 gennaio 2007; in caso contrario, il Consiglio Direttivo Federale avrà facoltà di escludere l’Associazione dalla F.O.I. – ONLUS.

Articolo 4 Qualora due o più Associazioni si fondano, il Presidente dell’Associazione risultante dalla fusione dovrà presentare al Consiglio Direttivo Federale, tramite il competente Consiglio Regionale, gli atti delle Associazioni che hanno proposto la fusione e di quella derivata dalla fusione. La nuova Associazione, a condizione che presenti i requisiti richiesti dallo Statuto e dal presente Regolamento, subentra d’ufficio a quelle da cui deriva.

Non è ammessa la fusione tra Associazioni avanti sede in province diverse.

Articolo 5 In caso di recesso dalla F.O.I. - ONLUS l’Associazione è tenuta a darne comunicazione al Consiglio Direttivo Federale a mezzo lettera raccomandata, allegando copia della delibera dell’Assemblea straordinaria dell’Associazione che ha deciso il recesso.

Articolo 6 Lo scioglimento di un’Associazione porta alla cessazione automatica del vincolo di affiliazione. La delibera assembleare di scioglimento deve indicare il soggetto delegato a far pervenire alla F.O.I. - ONLUS copia della delibera stessa.

I membri dell’ultimo Consiglio Direttivo dell’Associazione disciolta sono solidalmente responsabili dell’assolvimento degli obblighi dell’Associazione stessa verso la F.O.I. – ONLUS.

Fino al totale assolvimento di tali obblighi, ai membri di detto Consiglio Direttivo non sarà concesso di far parte quali soci ordinari allevatori di altra Associazione federata.

Articolo 7 Il tesseramento quale socio ordinario F.O.I. - ONLUS può essere richiesto ed ottenuto solo tramite una Associazione Federata e solo dai Soci ad essa regolarmente iscritti.

Articolo 8 Il Socio che intende trasferirsi - quale socio ordinario allevatore

- da una Associazione ad un’altra deve informare l’Associazione di provenienza del trasferimento e presentare una autocertificazione alla nuova Associazione, da cui risulti che, nei suoi confronti, non sono in corso procedimenti disciplinari e non esistono altre eventuali cause ostative al trasferimento.

Il Socio colpito dal provvedimento disciplinare della sospensione di cui al successivo art. 15 non può ottenere l’iscrizione quale socio ordinario allevatore ad altra Associazione fintanto che durano gli effetti del provvedimento disciplinare medesimo o non siano cessate altre eventuali cause ostative.

TITOLO III

(Doveri e diritti delle Associazioni e dei tesserati)

Articolo 9 Le Associazioni federate hanno l’obbligo di:

a) osservare lo Statuto e i Regolamenti e le disposizioni federali;

b) iscrivere alla F.O.I. - ONLUS i propri Soci ordinari allevatori;

c) accettare le decisioni organizzative e disciplinari adottate dagli Organi Federali. Eventuali ricorsi contro tali provvedimenti non dovranno essere proposti ad Organi diversi da quelli contemplati dallo Statuto e dai Regolamenti;

d) comunicare tempestivamente alla F.O.I. - ONLUS le variazioni dei propri Organi sociali ed allo Statuto Sociale;

e) corrispondere annualmente, entro il 31 gennaio, la quota federale di affiliazione e presentare contemporaneamente la richiesta di tesseramento dei propri Soci ordinari allevatori, versando le quote relative prescritte;

f) far seguire alla denominazione sociale l’espressione: “affiliata alla Federazione Ornicoltori Italiani - F.O.I. - ONLUS”.

Le singole Associazioni potranno decidere autonomamente se avvalersi del particolare status riservato alle ONLUS.

Articolo 10 Le Associazioni federate, in regola con gli obblighi stabiliti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle disposizioni federali, svolgono attività ornitologica nella F.O.I. - ONLUS secondo le proprie finalità e secondo le norme prescritte. Esse hanno diritto a:

a) organizzare le Manifestazioni ornitologiche;

b) iscrivere i propri Soci ordinari allevatori alla F.O.I. - ONLUS

c) partecipare all’attività degli Organi Federali e Regionali secondo le norme Statutarie;

d) ricevere gli anellini federali richiesti per i propri Soci allevatori;

e) ricevere dalla F.O.I. - ONLUS le circolari rivolte all’informazione organizzativa e alla formazione tecnico - scientifica.

Articolo 11 Gli iscritti alle Associazioni, oltre all’osservanza degli obblighi di carattere generale prescritti dall’articolo 8 dello Statuto, sono tenuti ad attenersi alle norme di cui al precedente articolo 9, lettere a) e c). l Soci inoltre devono astenersi dal partecipare a Manifestazioni ornitologiche organizzate in contrasto con i Regolamenti della Federazione.

Articolo 12 l Soci allevatori, iscritti al Registro Nazionale Allevatori - (R.N.A.) in conformità a quanto stabilito dall’articolo 9 dello Statuto, sono tenuti ad anellare i soggetti allevati a fini espositivi con anellini distribuiti a cura della F.O.I. - ONLUS nella misura prescritta per le diverse razze e varietà, con impresso il proprio numero di matricola.

Gli anelli sono personali e pertanto non possono essere alienati ad alcuno, né a titolo gratuito né a titolo oneroso.

TITOLO IV

(Sanzioni)

Articolo 13 Le sanzioni sono le seguenti:

- la censura:

- la sospensione;

- l’espulsione.

Articolo 14 La censura è il provvedimento adottato nei confronti di chi si renda autore di mancanze che rechino lieve nocumento alla F.O.I. - ONLUS e ai Soci, sia direttamente che indirettamente.

Articolo 15 La sospensione è il provvedimento adottato nei confronti di chi viola norme statutarie e regolamentari e deliberazioni federali, nonché nei confronti di chi, con il proprio comportamento, fomenta disordini e dissidi, oppure rende necessario il commissariamento dell’entità da lui amministrata.

La sospensione ha l’effetto di privare temporaneamente il Socio dei diritti derivanti dall’affiliazione.

La sospensione può estendersi da un minimo di un mese a un massimo di cinque anni.

Articolo 16 L’espulsione è il provvedimento adottato nei confronti di chi viola le norme statutarie e regolamentari e deliberazioni federali, nonché nei confronti di chi, con il proprio comportamento, fomenta disordini o dissidi di gravità tale da far ritenere inadeguato il provvedimento della sospensione.

L’espulsione ha l’effetto di privare definitivamente il Socio dei diritti derivanti dall’affiliazione.

Articolo 17 I tesserati sospesi perdono il diritto a partecipare a Manifestazioni ornitologiche ufficiali organizzate dalle Associazioni federate per tutto il periodo della sospensione.

Il provvedimento medesimo comporta inoltre la decadenza dalle cariche federali e sociali eventualmente ricoperte e l’inibizione a ricoprire tali cariche per tutto il periodo della sospensione, nonché l’inibizione all’esercizio dell’attività di giudice.

Articolo 18 Chi è stato espulso dalla F.O.I. – ONLUS non può più chiedere di essere ammesso come socio di alcuna categoria di un’Associazione affiliata; perde la qualifica di giudice F.O.I. – ONLUS e non può giudicare in manifestazioni F.O.I. – ONLUS, neppure quale giudice di altro paese o di altra Organizzazione.

Articolo 19 Il Consiglio Direttivo Federale è competente a giudicare le mancanze, le infrazioni e le violazioni delle norme dello statuto e dei regolamenti federali commesse dalle Associazioni e dai loro tesserati.

Il Consiglio Direttivo Federale non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti dei tesserati senza aver loro preventivamente contestato l’addebito e senza aver sentito la loro difesa.

Contro il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo Federale, da notificarsi (a mezzo raccomandata A/R o Ufficiale Giudiziario) all’interessato entro 20 giorni dalla sua adozione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

Il ricorso deve essere inviato al Collegio dei Probiviri presso la segreteria F.O.I. – ONLUS a mezzo raccomandata A/R senza busta o Ufficiale Giudiziario entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento e deve contenere:

- l’indicazione dell’organo giudicante cui è destinato;

- il nome, il cognome e la residenza del ricorrente ed eventualmente della persona che lo rappresenta o lo assiste, a mezzo di delega scritta a margine o in calce all’atto di ricorso, sottoscritta dal ricorrente ed autenticata dal difensore;

- l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni;

- l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali il ricorrente intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione.

Il ricorrente deve inviare il ricorso in originale più tre copie; il ricorso, tanto nell’originale quanto nelle copie, deve essere sottoscritto dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore.

Il ricorrente, unitamente al ricorso, deve far pervenire presso la Segreteria F.O.I. la somma equivalente ai costi di giudizio, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla F.O.I. – ONLUS, che ne rilascia quietanza a mezzo della Segreteria.

In caso di accoglimento del ricorso, la F.O.I. – ONLUS restituirà detta somma al ricorrente, senza interessi né rivalutazione di alcun tipo.

L’importo della somma da versare viene determinato dall’Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo Federale.Iscrivendosi ad un’Associazione affiliata F.O.I. - ONLUS, il socio dichiara di rinunciare a chiedere alla F.O.I. – ONLUS il risarcimento di somme per danni morali o materiali, nonché per spese legali a qualsiasi titolo sostenute, eccezion fatta per la somma di cui al comma precedente.

Qualora la F.O.I. – ONLUS non restituisca al ricorrente vittorioso la somma da questi anticipata entro trenta giorni dalla notifica – da parte dell’avente diritto - della sentenza, il ricorrente potrà procedere coattivamente nei confronti della F.O.I. – ONLUS.

Nel caso il ricorso venga respinto, i costi del giudizio anticipati dal ricorrente rimangono definitivamente a suo carico.

Il deposito della somma, così come gli altri requisiti formali prescritti dal presente articolo, rappresentano condizioni di procedibilità; l’inosservanza anche di un solo requisito determina la nullità insanabile e la reiezione definitiva del ricorso.

Articolo 19 - bis Le mancanze, le violazioni e le infrazioni al Regolamento Generale Mostre, commesse dagli espositori, vengono contestate:

- direttamente dal Giudice con apposito verbale, della cui esistenza viene data notizia mediante affissione di avviso sulla gabbia;

- dal Comitato Organizzatore con notifica presso la segreteria della Mostra.

L’interessato ha l’obbligo di presentare le sue dichiarazioni a discolpa al Comitato Organizzatore entro il termine della manifestazione a pena di decadenza.

Articolo 20 Le infrazioni e le violazioni agli statuti ed ai regolamenti delle singole Associazioni sono giudicate dai competenti organi delle Associazioni interessate.

Articolo 21 l provvedimenti disciplinari adottati da un’Associazione nei confronti di un proprio Socio devono essere notificati a cura del Presidente dell’Associazione e a mezzo raccomandata A/R alla F.O.I. – ONLUS, entro trenta giorni dalla data in cui detti provvedimenti sono divenuti definitivi.

TITOLO V

(Assemblee)

Articolo 22 L’Assemblea Generale è convocata su delibera del Consiglio Direttivo Federale. La convocazione viene effettuata con lettera raccomandata da inviare alle Associazioni federate e agli Organi Federali, che hanno diritto di partecipare all’Assemblea, almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione e deve essere accompagnata dal relativo ordine del giorno.

Se la convocazione presenta all’ordine del giorno l’approvazione dei bilanci, la lettera di convocazione deve essere corredata da copia degli stessi e dei loro allegati, unitamente alla relazione dei Revisori dei Conti.

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie hanno luogo nelle località prescelte dal Consiglio Direttivo Federale.

Articolo 23 Gli Organi Federali e le Associazioni federate possono chiedere l’inclusione di argomenti di interesse generale all’ordine del giorno dell’Assemblea, purché le richieste relative giungano alla Segreteria della Federazione almeno 40 giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

Articolo 24 La richiesta di Assemblea Straordinaria proveniente dai Consigli Regionali o dalle Associazioni federate, ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto, deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno e non può essere convocata prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data della richiesta stessa.

Articolo 25 L’Assemblea Ordinaria o Straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza, in proprio e per delega, della maggioranza assoluta delle Associazioni federate. In seconda convocazione, che non potrà aver luogo lo stesso giorno nel quale è fissata la prima, l’Assemblea Ordinaria o Straordinaria si intende validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di un terzo delle Associazioni federate.

Fanno eccezione le Assemblee Straordinarie convocate per l’approvazione di modifiche statutarie o per deliberare lo scioglimento della Federazione; in tali casi sono richieste le maggioranze qualificate previste rispettivamente dagli articoli 48, comma 1, e 49 dello Statuto. .

Articolo 26 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Federale, il quale nomina il Segretario dell’Assemblea.

Per le Assemblee Straordinarie il verbale è redatto da Notaio.

Quando l’Assemblea deve eleggere le nuove cariche federali procede inoltre alla nomina di una Commissione composta da tre scrutinatori.

Articolo 27 Le votazioni sono effettuate per alzata di mano, per appello nominale, per acclamazione.

Le votazioni per le elezioni del Presidente del Consiglio Direttivo Federale e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti vanno effettuate a scrutino segreto; in tal caso, l’Assemblea procede alla nomina di una commissione composta da tre scrutinatori.

La votazione per acclamazione è ammessa solo per l’elezione dei Probiviri e per il conferimento delle cariche “ad honorem”.

Articolo 28 l componenti il Consiglio Direttivo Federale non possono partecipare alle votazioni dell’Assemblea.

Articolo 29 Dei lavori dell’Assemblea deve essere redatto apposito verbale che, letto ed approvato, sarà firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea medesima.

Il verbale deve essere trascritto su apposito registro, tenuto nelle forme di legge e conservato presso la Segreteria F.O.I. - ONLUS.

TITOLO VI

(Consiglio Direttivo Federale)

Articolo 30 Chi intende candidarsi a Presidente del Consiglio Direttivo Federale deve darne comunicazione scritta, la quale deve contenere il programma elettorale e la lista dei soggetti scelti come consiglieri; la comunicazione deve essere sottoscritta dal candidato Presidente e da tutti i candidati Consiglieri.

La comunicazione della candidatura a Presidente del Consiglio Direttivo Federale deve essere spedita a mezzo raccomandata in busta chiusa con avviso di ricevimento presso il domicilio del Presidente del Collegio dei Probiviri, ove deve pervenire entro il 31 gennaio dell’anno in cui si svolgono le elezioni.

La busta deve riportare la dicitura: “CONTIENE LISTA CANDIDATURE E PROGRAMMA ELETTORALE”.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri provvede a trasmettere tutte le buste ricevute alla Segreteria della F.O.I. - ONLUS entro e non oltre il successivo 10 febbraio.

Nel periodo intercorrente fra l’invio della comunicazione e lo svolgimento delle elezioni, il candidato Presidente non può sostituire i soggetti che intende nominare Consiglieri Federali, indicati nella propria lista, fatta eccezione per i casi di decesso o grave impedimento dei soggetti stessi. In tal caso, il nome del sostituto o dei sostituti deve essere comunicato per iscritto al Presidente del Collegio degli scrutinatori, prima dell’apertura delle votazioni; il Presidente deve far affiggere la comunicazione all’entrata del locale in cui si svolgono le votazioni prima dell’inizio delle votazioni stesse. La comunicazione deve essere sottoscritta dal soggetto indicato come sostituto.

l requisiti formali previsti da questo articolo sono prescritti a pena di inammissibilità della candidatura a Presidente. E’ eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Articolo 31 Qualora allo scadere del termine del 31 gennaio non siano pervenute candidature, il Presidente del Collegio dei Probiviri dichiara il commissariamento della Federazione, nominando il Commissario.

Articolo 32 La convocazione del Consiglio è fatta con avviso, sottoscritto dal Presidente, che deve pervenire almeno dieci giorni prima della data di convocazione al domicilio di ciascun Consigliere, salvi i casi di urgenza nei quali si può prescindere dall’osservanza di detto termine. E’ consentita e valida la convocazione a mezzo telefono, fax, posta elettronica.

L’avviso deve contenere l’ordine dei giorno della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti: nei casi di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, da iscriversi nel libro relativo. Questo libro ed i suoi estratti, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 33 Spetta al Consiglio Direttivo Federale:

a) deliberare la convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria, stabilendone data e luogo;

b) deliberare la misura, e le modalità di pagamento dei contributi a carico delle Associazioni e dei singoli tesserati; tali delibere diverranno esecutive dopo la ratifica dell’Assemblea;

c) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al voto dell’Assemblea, nonché approvare tutte le iniziative che comportano l’assunzione di spese occorrenti al funzionamento della F.O.I. - ONLUS, dei suoi Organi tecnici e periferici. Tutte le spese deliberate devono essere contenute entro i limiti fissati negli appositi titoli e articoli del bilancio preventivo. Con apposita delibera può essere, disposto l’assestamento del bilancio preventivo. Nel bilancio preventivo deve essere stanziato il finanziamento degli Organi Tecnici della F.O.I. - ONLUS e quello dei Consigli Regionali;

d) deliberare l’approvazione al Presidente a stare in giudizio per conto della F.O.I.- ONLUS;

e) deliberare l’approvazione dei capitolati ed autorizzare la stipulazione dei contratti;

f) deliberare l’accettazione delle domande di affiliazione delle Associazioni, accogliere le richieste di tessera mento dei Soci, ratificare gli Statuti sociali, autorizzare il recesso, decretare l’espulsione delle Associazioni federate e non rinnovare la affiliazione nelle ipotesi di cui al precedente articolo 3;

g) autorizzare le Manifestazioni ufficiali delle Associazioni federate, fissando il calendario annuale delle stesse;

h) approvare i regolamenti e i programmi delle Manifestazioni ufficiali; sulla scorta dei verbali delle Giurie, omologarne i risultati, decidendo in forma definitiva sugli eventuali reclami avanzati contro di essi;

i) promuovere l’adesione della F.O.I. - ONLUS agli Organismi Nazionali e Internazionali aventi scopi analoghi a quelli federali e designare i propri rappresentanti in seno ad essi;

l) intervenire ufficialmente o promuovere l’intervento delle singole Associazioni federate alle Manifestazioni ornitologiche internazionali, facendo curare l’invio degli uccelli da accompagnatori ufficiali secondo le vigenti norme internazionali; m) promuovere gli scambi culturali - scientifici con l’estero, mediante lo scambio di riviste, e materiale ornitologico in genere;

n) partecipare ai Congressi ornitologici internazionali;

o) promuovere ed esplicare tutte le attività che possono valorizzare in campo nazionale e internazionale l’ornitologia italiana;

p) trasmettere alle Associazioni le segnalazioni delle irregolarità commesse dai loro Soci, sollecitandole ad applicare i conseguenti provvedimenti disciplinari;

q) approvare i Regolamenti degli Organi Tecnici Federali e ratificare la elezione delle persone chiamate, alle cariche di detti Organismi;

r) controllare le attività delle Associazioni, dei Consigli Regionali o Interregionali e degli Organi Tecnici, affinché essa sia conforme allo Statuto e ai Regolamenti;

s) su proposta dell’Ordine dei Giudici, ratificare la nomina dei nuovi Giudici nazionali e dei Giudici internazionali;

t) deliberare la presentazione di progetti finanziati dall’Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e da altri Enti pubblici o privati, attinenti al campo della tutela dell’ornitologia e dell’ambiente in generale;

u) nominare propri rappresentanti o delegati in seno ad organi legiferanti, consultivi o deliberanti istituiti presso l’Unione Europea, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali che operano nei campi della tutela dell’ornitologia e dell’ambiente in generale .

Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, sono inoltre riservate all’esclusiva competenza dei Consiglio Direttivo Federale le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;

- l’assunzione e il licenziamento del personale dipendente;

- l’approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;

- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative in ogni ordine e grado di giurisdizione e sede;

- la devoluzione di controversie ad arbitri o amichevoli compositori;

- l’istituzione e la regolamentazione di Comitati e Commissioni, con funzioni meramente consultive.

Il Consiglio, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo o al Consigliere Delegato, determinando i limiti della delega.

Articolo 34 Il Presidente del Consiglio Direttivo Federale ha la rappresentanza della F.O.I. - ONLUS nel confronti dei terzi e in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera. La rappresentanza della F.O.I. - ONLUS e la firma sociale libere possono inoltre essere conferite dal Presidente ai singoli Consiglieri in relazione a poteri ed attribuzioni loro assegnati dal Presidente stesso.

Il Consiglio può ove necessario, nominare mandatari estranei alla Federazione per il compimento di determinati atti.

Il Presidente sovrintende al corretto andamento della Federazione, convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo Federale e l’Assemblea delle Associazioni.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti che ritiene necessari e che spetterebbero al Consiglio, con l’obbligo di riferirne ad esso nella sua prima adunanza per ottenerne la ratifica.

TITOLO VII

(Segreteria)

Articolo 35 Il lavoro amministrativo in generale della F.O.I. - ONLUS è svolto dalla Segreteria.

E’ compito del Segretario:

a) curare la compilazione del libro protocollo, del libro degli inventari e del libro della contabilità, dei quali dovrà essere tenuto un costante aggiornamento;

b) tenere aggiornato gli schedari delle Associazioni e dei tesserati;

c) tenere i contatti con le singole Associazioni per il disbrigo degli affari correnti;

d) amministrare i fondi della Federazione, curandone ogni migliore evidenza;

e) predisporre lo schema del bilancio preventivo e presentare il conto consuntivo al Consiglio Direttivo Federale;

f) redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttiva Federale: i verbali sono trascritti su apposito registro e sono firmati dal Presidente e dal Segretario;

g) presenziare alle aste e partecipare alla stipulazione dei contratti;

h) controfirmare i mandati di pagamento e firmare le riversali, la corrispondenza ordinaria e tutti gli atti che non competono espressamente al Presidente;

i) dirigere l’opera del personale incaricato di coadiuvarlo nell’espletamento delle sue funzioni.

La carica di Segretario può essere ricoperta anche da soggetto non facente parte del Consiglio Direttivo Federale.

TITOLO VIII

(Collegio dei Revisori dei Conti)

Articolo 36 l Candidati all’elezione a Revisore dei Conti sono proposti dai Consigli Regionali in ragione di un candidato per ciascun Raggruppamento, possibilmente scelto fra i soggetti iscritti all’albo dei Revisori Contabili.

Saranno eletti i cinque candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti: i primi tre quali Revisori effettivi, gli altri due quali supplenti.

Articolo 37 E’ compito del Collegio dei Revisori dei Conti:

a) esaminare le risultanze dei bilanci consuntivi annuali della F.O.I. - ONLUS e degli Organi finanziati dalla medesima;

b) verificare che ogni uscita sia autorizzata con formale delibera e sia documentata con regolari pezze giustificative;

c) presentare alla fine dei lavori una relazione all’Assemblea ordinaria;

d) procedere ad ispezioni contabili - amministrative per la verifica dell’osservanza delle norme statutarie e regolamentari in materia amministrativa.

Tutte le volte che i Revisori dei Conti procederanno ad atti di ispezione ed a controlli, dovranno predisporre una dettagliata relazione, che sarà verbalizzata su apposito registro.

I rilievi emersi in sede di ispezione saranno segnalati al Presidente della F.O.I.- ONLUS. Nel caso vengano accertate irregolarità amministrative, queste saranno contestate sul verbale di verifica.

l Revisori dei Conti devono intervenire, salvo il caso di legittimo impedimento, alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

TITOLO IX

(Collegio dei Probiviri)

Articolo 38 AI Collegio dei Probiviri viene demandata la soluzione:

a) delle controversie sorte fra le Associazioni federate;

b) delle controversie sorte fra la F.O.I. - ONLUS e le Associazioni o i loro tesserati e fra gli Organi della F.O.I. - ONLUS stessa.

l Probiviri decidono quali arbitri compositori amichevoli; il loro giudizio è inappellabile.

TITOLO X

(Patrimonio- Bilanci - gestione amministrativa)

Articolo 39 Il Segretario deve provvedere a tenere aggiornati, a norma di legge:

a) un inventario dei beni mobili di proprietà della F.O.I. - ONLUS;

b) i libri contabili della F.O.I. - ONLUS

Articolo 40 Il Consiglio Direttivo Federale risponde alla F.O.I. - ONLUS dell’operato del Segretario in ordine all’espletamento dell’incarico.

AI Consiglio Direttivo Federale è demandato di impartire tutte le direttive e le disposizioni ritenute opportune per una corretta amministrazione.

Articolo 41 L’inizio e la chiusura della gestione amministrativa della F.O.I. - ONLUS e degli Organi periferici sono fissate in relazione alle norme statutarie.

C.I.C.L. Prima edizione scheda 02/02/2008 aggiornamento 02/02/2008

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