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Club Italiano Canarino Lancashire

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TRASPORTO "AMATORIALE" DI UCCELLI ED AVICOLI

Trasportini a norma.

Regolamento interno FOI , approvato dal Ministero della Salute-Ufficio Tutela e Benessere Animale.
Dimensioni trasportini singoli per Fringillidi, Ploceidi, Indigeni ed Esotici, Quaglie e Colini (nei fringillidi sono compresi i canarini)

01_trasportino_canarini_piccoli.jpg 

Trasportino singolo per soggetti di taglia piccola (max cm 15 becco-coda)

cm. 17 x 10 x 10

02_trasportino_canarini_grandi.jpg

Trasportino singolo per soggetti di taglia grande (max cm 25 becco-coda)

cm .27 x 10 x 12,5

Dimensioni trasportini collettivi per Fringillidi, Ploceidi, Indigeni ed Esotici, Quaglie e Colini (nei fringillidi sono compresi i canarini)

03_trasportino_collettivo_canarini_piccoli.jpg

Trasportino collettivo (per soggetti di taglia piccola (max 25 uccelli):
cm. 60 x 30 x 15 con due posatoi sul lato lungo.

04_trasportino_collettivo_canarini_grandi.jpg

Trasportino collettivo per soggetti di taglia grande (max 15 uccelli):
cm. 60 x 30 x 15 con due posatoi sul lato lungo.

Dimensioni trasportini singoli per Pappagalli e Psittacidi proibito l'utilizzo di contenitori in metallo di qualunque tipo con zincatura a caldo; evitare materiali e fogge tali da determinare pericoli (griglie laterali); mangiatoie, beverini e posatoi facoltativi.

06_trasportino_pappagalli_piccoli.jpg

Trasportino singolo: per soggetti di taglia piccola (max cm. 15 becco-coda) altezza cm 9; larghezza e lunghezza cm. 2 in più rispetto alla larghezza e lunghezza del soggetto

07_trasportino_pappagalli_medi.jpg

Trasportino singolo per soggetti di taglia media (max cm. 50 becco-coda) altezza cm 12; larghezza e lunghezza cm. 2 in più rispetto alla larghezza e lunghezza del soggetto.

08_trasportino_pappagalli_grandi.jpg

Trasportino singolo per soggetti di taglia grande (superiore a cm 50 e per Ara, Cacatua e Vasa): si deve utilizzare una gabbia in filo d'acciaio, con i tre lati di dimensioni superiori di almeno cm. 2 in più rispetto alla lunghezza ed ampiezza del soggetto trasportato

 

Proibiti trasportini collettivi per Pappagalli e Psittacidi di più di due soggetti

09_trasportino_collettivo_pappagalli.jpg

Il trasporto è consentito esclusivamente per non più di due soggetti per trasportino rispettando le dimensioni previste in base alla taglia per il trasportino singolo.

 

Documentazione di viaggio: autocertificazione di trasporto, certificato sanitario per l'introduzione in Italia in caso di importazioni da altri Stati membri, attestato di idoneità del convogliatore ove necesario.

Puoi leggere il piano di autocontrollo integrale sul sito della FOI

 

 

DISCIPLINARE F.O.I.

relativo alla protezione durante la movimentazione sportiva e non commerciale di uccelli d’affezione, da gabbia e da voliera

 

Il presente Disciplinare intende definire le misure atte a garantire un livello di sicurezza sufficiente per i rischi sanitari intra e interspecifici relativi agli uccelli d’affezione, da gabbia e da voliera, nonché per i rischi relativi alla tutela del loro benessere durante l’allevamento, l’esposizione, il trasporto e gli spostamenti in genere, come imposto dal Regolamento (CE) N.° 1/2005 e dalla Lettera 0017428-P-28/08/08 del Ministero Salute

 

1. Identificazione e rintracciabilità degli uccelli

Gli uccelli allevati e trasportati devono essere identificati. 

Gli uccelli si considerano identificati se dotati di anellino individuale (Reg. CE 1808/2001, art. 36, par 1° e 5) da cui sia possibile risalire all’origine e in grado di garantirne l’allevamento di provenienza alla nascita. Per le specie aviarie incluse negli Allegati CITES e per le quali non è prevista l’applicazione dell’anellino identificativo rimane valida la stessa certificazione CITES che accompagna l’animale. Per quanto riguarda gli anellini, questi devono essere “ufficiali” ovvero forniti all’allevatore da Federazioni Ornitologiche riconosciute dalla Confederazione Ornitologica Mondiale (COM) ovvero autorizzati da altre Istituzioni dello Stato. Tali anellini devono riportare tutti i dati necessari a risalire al nome e all’indirizzo dell’allevatore. I registri, preferibilmente informatizzati, in cui vengono registrati i dati indicati (“Registro Nazionale Allevatori”) sono pubblici e vengono aggiornati annualmente entro il 30 aprile.

È tollerata la presenza di uccelli privi di anello in numero inferiore o uguale al 10% del numero totale di uccelli trasportati a nome di uno stesso proprietario, o comunque un massimo di una unità per un numero di soggetti trasportati inferiore a dieci. In tal caso l’allevatore dovrà fornire autocertificazione scritta e firmata che dia informazioni sull’origine e la provenienza di tali esemplari. Da tale conteggio sono esclusi i soggetti CITES privi di anello per i quali è sufficiente la certificazione CITES.

 

2. Note tecniche generali sul contenitore per il trasporto (gabbia o trasportino)

Il contenitore per il trasporto, gabbia o trasportino può essere “singolo”, “doppio” o “collettivo”. La definizione è riferita solo ed esclusivamente alle modalità di stabulazione degli uccelli trasportati. Nel “singolo”, l’uccello occupa da solo un proprio spazio; nel “doppio”, i due soggetti occupano uno spazio comune a loro due soltanto; nel “collettivo”, lo spazio riservato è occupato da più soggetti contemporaneamente. Un contenitore per il trasporto (“trasportino”) che comprenda più box singoli non è da considerarsi “collettivo” ma “singolo”.

Note tecniche generali sul contenitore/trasportino:

a) essere preferibilmente in plastica o altro materiale (eventualmente protetto da apposita vernice atossica) facilmente lavabile e disinfettabile, deve avere preferibilmente angoli smussi che mal si prestano a raccogliere sudiciume difficilmente asportabile;

 

b) essere robusto e resistente agli urti accidentali; di materiali e fogge tali da non determinare rischio di lesioni e sofferenze per gli animali;

 

c) essere di dimensioni adeguate al numero di soggetti che si vogliono trasportare; gli uccelli all’interno devono potersi comodamente appollaiare sui posatoi senza toccarsi reciprocamente e assumendo la posizione naturale per la specie a cui appartengono, la coda non deve toccare la lettiera e la testa non deve toccare la copertura, nessuna parte del corpo degli uccelli deve urtare contro le superfici del contenitore;

 

d) essere provvisto di acqua e cibo idoneo alla specie e in quantità sufficiente a garantire l’approvvigionamento alimentare per tutta la durata del viaggio. Tale condizione non è obbligatoria per gli Psittacidi a condizione che vengano rispettate le soste programmate;

 

e) consentire il passaggio di luce appena sufficiente a creare una condizione di penombra;

 

f) essere provvisto di posatoi di diametro adeguato alla specie e fondo in carta o altro materiale assorbente. 

 

g) posatoi, mangiatoie, beverini, lettiera e le pareti stesse del trasportino devono essere puliti, ovvero privati del sudiciume grossolano dell’utilizzo precedente e preferibilmente disinfettati ad ogni utilizzo.

 

Per quanto disposto alla lettera a) del presente paragrafo e dal successivo paragrafo intitolato “Dimensioni minime, volume e densità di carico del contenitore/trasportino”  è previsto un periodo di adeguamento dei materiali e delle dimensioni pari ad anni 3 a partire dall’entrata in vigore del presente Disciplinare.

 

3. Dimensioni minime, volume e densità di carico del contenitore/trasportino

Queste dimensioni sono applicabili a tutte le specie di uccelli appartenenti ai:

Passeriformi

Ploceidi

Indigeni ed Esotici

Quaglie e Colini per utilizzo sportivo e non alimentare

Per Pappagalli e Ondulati si rimanda al successivo paragrafo intitolato “Note speciali per Pappagalli e Ondulati”.

-Trasportino singolo:

·         taglia piccola (massimo cm 15 fra testa e coda): lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, larghezza cm 10, altezza cm 10.

·         taglia grande (massimo cm 25  fra testa e coda): lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, larghezza cm 10, altezza cm 12,5.              

-Trasportino collettivo (non ammesso per Pappagalli e Psittacidi): lunghezza cm 60, profondità cm 30, altezza cm 15 (misure nette), con due posatoi sul lato lungo.

Densità:

·         taglia piccola (massimo 15 cm fra testa e coda): 25 uccelli (pari a 72 cmq cadauno);

·         taglia grande( massimo 25 cm fra testa e coda): 15 uccelli (pari a 120 cmq cadauno).

 

4. Condizioni generali per il trasporto

 

a) Non trasportare uccelli in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili ovvero usare trasportini adeguati, preferibilmente in plastica (lavabili e disinfettabili), provvisti di posatoi adeguati alla specie e spazio sufficiente al numero di soggetti.

 

b) Assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio. I trasportini devono essere provvisti di cibo e acqua ad eccezione degli Psittacidi a condizione che vengano rispettate le soste programmate. Gli uccelli devono viaggiare in condizioni di penombra in modo che la luce sia sufficiente a consentire loro di raggiungere mangiatoie e beverini, ma non tanto da farli muovere troppo durante il trasporto per evitare traumi conseguenti all’eccessivo movimento. La durata del viaggio deve essere ridotta al minimo.

 

c) Gli uccelli devono essere idonei per il viaggio previsto: è proibito trasportare uccelli ammalati, sofferenti, in riproduzione o non autosufficienti, salvo che meta del trasporto non siano strutture veterinarie o istituti di cura.

 

d) Evitare di unire nello stesso trasportino uccelli granivori e insettivori, di specie diverse, con diverse abitudini etologiche, alimentari ecc.

 

e) All’interno del mezzo di trasporto i trasportini devono essere opportunamente collocati in modo tale che tutti abbiano il lato semitrasparente in posizione tale da ricevere luce. Non è consentito stipare i trasportini in modo accidentale, al buio, in bilico, in posizione instabile, con insufficiente aerazione, all’aperto, ecc.

 

5. Mezzo di trasporto

Il veicolo per il trasporto degli uccelli d’affezione, da gabbia e da voliera può essere costituito anche da un comune mezzo di trasporto civile abilitato al trasporto di cose e persone purché i trasportini vengano alloggiati in maniera stabile e in posizione tale da ricevere luce naturale o artificiale necessaria a garantire un minimo di visibilità all’interno dei contenitori stessi, e possano usufruire di una sufficiente ventilazione.

Qualora il trasporto avvenga nel vano bagagliaio di un pulmann o comunque nel vano dedicato di altro mezzo sprovvisto di fonti di luce, il viaggio deve prevedere soste almeno ogni 3 ore e della durata minima di 20 minuti durante le quali il trasportatore incaricato deve provvedere a illuminare i contenitori affinché gli uccelli possano mangiare e bere. Durante tali soste è opportuno non scaricare i contenitori dal mezzo di trasporto, pertanto risulta utile disporli con il lato trasparente verso finestrini a vetro o portiere apribili.

Tali disposizioni non si applicano se il viaggio avviene durante le ore notturne. 

 

6. Convogliatore

Il trasportatore/convogliatore deve essere persona competente, cioè idonea al trasporto degli uccelli oggetto di tale Disciplina al fine di non arrecare spavento, lesione, stress o sofferenza agli animali. A tale scopo l’iscrizione alla Federazione Ornicoltori Italiani-ONLUS costituisce attestato abilitante. La Federazione Ornicoltori Italiani-ONLUS può, tuttavia, organizzare corsi di abilitazione riconosciuti dalle istituzioni preposte ai controlli per necessità di viaggi di durata superiore alle 6 ore escluse le soste o per il trasporto di un numero di uccelli superiore a 100 unità.

Il numero di uccelli trasportabili non è predefinito, ma variabile in funzione delle potenzialità contenitive dei trasportini, del mezzo di trasporto e delle capacità riconosciute al convogliatore.

 

7. Corso di abilitazione per convogliatore

Sono incaricati del trasporto di uccelli d’affezione, da gabbia e da voliera, per spostamenti di durata superiore  alle 6 ore escluse le soste o per il trasporto di un numero di uccelli superiore a 100 unità coloro che, a seguito di verifica, vengono abilitati a svolgere tale incarico.

Il corso di abilitazione ha la durata minima di 5 ore e verte su materie di anatomia, fisiologia ed etologia, accudimento animali, cure di emergenza, per le specie aviarie oggetto del trasporto, nonché dell’impatto sul benessere degli uccelli dello stile di guida. Tale corso ha la funzione di istruire le persone incaricate fornendo nozioni di base finalizzate a maneggiare animali e mezzi in modo da non  arrecare spavento, lesioni, stress o sofferenza agli animali.

L’abilitazione si consegue a seguito del superamento di una prova di verifica effettuata da una Commissione d’esame costituita da:

 

> Un Rappresentante dei dottori in medicina veterinaria;

> Un Rappresentante della Federazione Ornicoltori Italiani-ONLUS.

Al superamento dell’esame finale viene rilasciato un apposito attestato abilitante (di idoneità) all’incarico di trasportatore o convogliatore (All. C).

 

8. Note speciali per Pappagalli e Ondulati

I contenitori per il trasporto dovranno avere le seguenti caratteristiche:

 

> materiali: metallo, legno o plastica;

> se il legno viene verniciato, è obbligatorio utilizzare vernici atossiche onde evitare intossicazioni in caso di ingestione;

> l’uso dei posatoi è facoltativo e a discrezione dell’allevatore/trasportatore in base alla specie aviare trasportata e all’indole;

> il fondo deve essere ricoperto con una lettiera di legno o cartone o altro materiale assorbente;

> evitare materiali e fogge tali da determinare pericoli, danni e sofferenze agli animali (esempio grigliati sulle pareti laterali in cui gli uccelli potrebbero impigliarsi con le unghie o le ali). La griglia va utilizzata come tetto del contenitore per dare aria e luce.

> L’uso delle mangiatoie interne e degli abbeveratoi con acqua libera è facoltativo e a discrezione dell’allevatore/trasportatore in base alla specie aviare trasportata, all’indole, alle soste programmate e al vano del mezzo di trasporto entro cui tali animali vengono trasportati;

> Mangiatoie e beverini possono essere utilmente sostituiti da frutta adeguata alla specie trasportata. La sosta per cibo e acqua deve essere organizzata tenendo conto delle modalità di abbeverata e di alimentazione adottate.

> E’ proibito l’utilizzo di contenitori in metallo di qualunque tipo con zincatura a caldo, a causa del potenziale tossico per tutti gli uccelli. E’ consentita la protezione con vernici atossiche e con zincatura a freddo.

 

Le dimensioni minime delle gabbie variano in funzione delle taglie delle diverse specie:

-Trasportino singolo:

-          Taglia (lunghezza) fino a cm 15: lunghezza almeno cm 2 in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 9, larghezza almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato, e comunque non inferiore a cm 9;

-          Taglia (lunghezza) compresa tra cm 16 e 25: lunghezza almeno cm 2 superiore la lunghezza del soggetto ospitato, altezza cm 12, larghezza almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato, e comunque non inferiore a cm 9.

-          Taglia (lunghezza) compresa tra cm 26 e 35:  lunghezza almeno cm. 2 superiore la lunghezza del soggetto ospitato, altezza cm. 12, larghezza almeno cm.2 in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato e comunque non inferiore a cm. 9.

-          Taglia (lunghezza) compresa fra cm. 36 e 50: lunghezza almeno cm.2 in più rispetto la lunghezza del soggetto ospitato, altezza cm. 12, larghezza almeno cm. 2 in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato e comunque non inferiore a cm. 9. Fanno eccezione :Ara, Cacatua e Vasa per le quali è prescritta la gabbia in filo d’acciaio prevista per taglia superiore ai cm. 50.

 

Trasportino doppio:

-          Taglia (lunghezza) fino a cm. 15: lunghezza e larghezza almeno cm. 2 in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm. 9. Nel caso di due soggetti di taglia 15 cm., il trasportino sarà di 17 per 17 per 9 cm di altezza.

-          Taglia (lunghezza) compresa tra cm 16 e 25: lunghezza e larghezza almeno cm.2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza cm. 12.

-          Taglia (lunghezza) compresa tra cm 26 e 35: lunghezza e larghezza almeno cm. 2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza cm. 12.

-          Taglia (lunghezza) compresa tra cm. 36 e 50: lunghezza e larghezza almeno cm.2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza cm. 12. La dimensione per il trasporto di 2 soggetti di lunghezza 40 cm diviene: 12 cm di altezza per 42 per 42 cm. Fanno eccezione Ara, Cacatua e Vasa per le quali è prescritta la gabbia in filo d’acciaio prevista per taglia superiore ai 50 cm..

-          Taglia (lunghezza) superiore a cm 50: si utilizza una gabbia in filo d’acciaio, con i tre lati di dimensioni superiori di almeno cm 2 alla lunghezza del soggetto trasportato. In ciascuna di queste gabbie possono essere ospitati al massimo 2 soggetti, per i quali sia certa la compatibilità caratteriale.

 

Non sono consentiti trasporti collettivi di Psittacidi, con più di due soggetti per trasportino.

 

9. Documentazione di trasporto

Il trasportatore o il convogliatore devono essere provvisti della seguente documentazione:

a) autocertificazione di trasporto ( Mod. 4 oppure sostitutivo come Scheda ingabbio,vedi (All. A)

 che ogni singolo allevatore affidatario compila e

 sottoscrive e dal quale è possibile evincere:

-          allevatore, proprietario o detentore (identificazione mediante n. di registrazione al Registro Nazionale Allevatori rilasciato da una Federazione affiliata alla COM);

-     ubicazione dell’allevatore;

-     specie, numero e stato sanitario degli uccelli trasportati;

-     luogo di partenza e destinazione;

-     orario di partenza e di arrivo, ovvero durata presunta del viaggio;

-    dettaglio soste ove necessario;

-    generalità del trasportatore/convogliatore;

 

b) certificato sanitario per l’introduzione in Italia da altri Stati membri di animali da compagnia (All. B );

 

c)  attestato di idoneità all’incarico di trasportatore o convogliatore (All. C), ove necessario (art.7);

d) attestato di trasportatore o convogliatore incaricato ad effettuare il trasporto degli uccelli con fini esclusivamente sportivi, ludici e non commerciali, compilato dal Presidente dell’Associazione Ornitologica di appartenenza o dal Presidente della Federazione Ornicoltori Italiani. Il presente attestato (All. D ) è obbligatorio solamente per il trasporto di uccelli in quantità superiore a 50.

     

ALLEGATO A

SCHEDA INGABBIO –AUTOCERTIFICAZIONE (Rif. Regione E/R PG/2008/182569 del 28/07/08)

 

RNA                 Cognome                                                                    Nome                                                             

 

Via                                          Città                                        Prov                 C.A.P               Paese                         

 

Associazione                   (n°__) Raggruppamento n°     Tipo allevamento sportivo  0 chiuso; 0 aperto (barrare)

 

Paese dell’Associazione______________Telefono                                e.mail                                                

 

Codice

singoli

Descrizione

SINGOLI

 

Codici

Stamm

Descrizione

STAMM

1

 

 

1ABCD

 

 

2

 

 

2ABCD

 

 

3

 

 

3ABCD

 

 

4

 

 

4ABCD

 

 

5

 

 

5ABCD

 

 

6

 

 

6ABCD

 

 

7

 

 

7ABCD

 

 

8

 

 

8ABCD

 

 

9

 

 

9ABCD

 

 

 10

 

 

10ABCD

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

                    

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

Costo unitario

Totale

 

Soggetti prenotati

 

X     …….euro

 

 

Gabbie Mostra Scambio

 

X    ……..euro

 

 

Tavoli Mostra scambi

 

X ……….euro

 

 

Quota iscrizione per espositore

1

X     ……euro

………euro

 

Totale

   

 

       ……….euro

 

                   

Versamento da effettuarsi su c/c postale n°44229268 Ogni bollettino postale deve corrispondere al singolo espositore

DESTINAZIONE: MOSTRA ORN.CA INTERN.LE DI REGGIO E.- Ente Fiera- Via Filangeri-42100 Reggio E.

STATO SANITARIO: dichiaro che i suddetti uccelli hanno destinazione sportiva,non sono sottoposti al divieto di spostamento, in applicazione a misure di Polizia Veterinaria e che l’Associazione di appartenenza aderisce alla COM

Data:………..                                                                                Firma dell’Espositore……………………………

TRASPORTO :Il sottoscritto Sig.                                                  ,garantisce che gli uccelli suindicati sono trasportati nel rispetto delle Norme di Autocontrollo FOI per il trasporto degli uccelli  con finalità non commerciali.Soste effettuate:……………………………………………………………………………..

Inizio viaggio ore            durata presunta viaggio ore          _________

Data_______________                     Firma del trasportatore/convogliatore__________________

Nota: gli allevatori non italiani dovranno compilare il certificato sanitario internazionale

 

 

ALLEGATO B

CERTIFICATO SANITARIO

 

per l’introduzione in Italia da altri stati membri di animali da compagnia (di cui all’allegato I parte c del Reg. CE 998/2003 e successive modifiche) differenti da cani, gatti e furetti.

 

HEALTH CERTIFICATE

for  introduction into Italy, from other member states, of  pet animals (listed in part c of annex II of Regulation 998/2003/EC and following amendments ) different than dogs, cats and ferrets.

1.  n° Del Certificato (1) / Cert. No (1):

 

                                                   

 

Originale /Original

 

2. Identificazione dell’animale / Identification of the animal

 

3. Specie / Species

4. Sesso / Sex

 5. Certificato cites n. ( qualora necessario) /  Cites certificate n. (where applicable)

 

6. Proprietario dell’animale / Owner of the animal

7. Data di nascita (qualora conosciuta) / Date of Birth  (where known)

 

8. Indirizzo dell’origine / Address of origin

 

9. Indirizzo di destinazione / Address at destination:

 

Attestazione sanitaria

Health Attestation

15.  Il sottoscritto Veterinario Ufficiale o Veterinario autorizzato  dalla competente autorità certifica che / 

        the undersigned Official Veterinarian, or veterinarian authorized by the competent authority, hereby certify that:

 

a.       L’animale, sottoposto ad un esame clinico, nelle 48 ore precedenti la spedizione,  non presenta segni clinici di malattie infettive e diffusive proprie della specie e/o trasmissibili agli uomini./ The animal has been inspected 48 hours before dispatch,  and do not show any clinical sign of infectious and diffusive disease proper of the species and/or transmissible to humans.

b.      L’animale è idoneo a sopportare il trasporto fino alla destinazione finale / the animal is fit to be transported to its final destination.

c.  L’animale non proviene da zone sottoposte a restrizioni di polizia sanitaria per la movimentazione / the animal does not come from any restriction movement areas recognized by the sanitary police.

Il presente certificato è valido dieci giorni a partire dalla spedizione dell’animale / this certificate is valid ten days from the shipment of the animal

Fatto a : ………………………………………….                           il …………………………………………                                                                                                                            Done at                                                                                             on

   Timbro(2)

     Stamp

                                                                                                     Firma del Veterinario Ufficiale o Veterinario autorizzato dalla competente autorità(2)

                                                                   / Signature of the official veterinarian  or veterinarian

authorized by the competente authority

                                                                                        ………………………………………………                                                                          

                                                                                                    Nome, qualifica in stampatello

                                                                                                                                                     Name in capital letters, qualifications and title

                                                                                         …………………………………………………..

(1) Il certificato deve accompagnare l’animale fino al luogo di destinazione finale / the certificate must accompany the animals to the final destination (2) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo stampato / Stamp and signature in a color different to that of the printing.

 

ALLEGATO C

attestato di idoneità all’incarico di trasportatore o convogliatore.

Non rintracciabile

 

ALLEGATO  D

ATTESTATO

secondo quanto previsto nel Piano di Autocontrollo FOI, art 9, d

 Con la presente si attesta che il sig. …………., nato a ……, residente in via…………., è stato incaricato dallo scrivente ad effettare il trasporto collettivo di uccelli da compagnia, da gabbia e da voliera, per conto dell’Associazione/Federazione………………, con sede in ………………, in via ………………….. Il trasporto in oggetto ha finalità meramente sportive e non commerciali ed avrà luogo nei giorni……………

Il Presidente dell’Associazione/Federazione

……………………………………

 Data e luogo…………………………….

   Timbro(2)

 

 

 

Risposte del 28-08-2008 al Quesito: Applicabilità del Regolamento (CE) N. 1/2005 al trasporto di allevatori amatoriali.

 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria la nutrizione e la sicurezza degli alimenti - Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario - Ufficio VI - Benessere Animale

Tel 06 59946823 - 6706   Fax 06 59946046

Le risposte del 28/08/2008 ai quesiti riguardano il trasporto degli animali in relazione all'assenza di finalità economica ed a quanto previsto dal Regolamento Europeo 1/2005.  e relativa nota esplicativa  

Una nota riguarda gli uccelli d'affezione, da gabbia e da voliera di allevatori amatoriali, l'altra il trasporto di avicoli sempre in ambito di allevamento amatoriale.

Rispondendo alla Federazione Ornicoltori Italiani ed alla Federazione Italiana Associazioni Avicole, la Direzione ministeriale precisa (pur se con diversa terminologia) che il trasporto di uccelli e delle razze avicole effettuato dagli allevatori amatoriali sia in maniera diretta che attraverso i trasporti collettivi (convogliatori) curati dalle singole associazioni o dalle Federazioni per raggiungere i luoghi delle manifestazioni o l'eventuale compravendita occasionale nella manifestazione, non ricade nell'ambito di applicazione del regolamento europeo 1/2005.

La Direzione evidenzia che l'obiettivo principale del legislatore europeo è quello di disciplinare la protezione degli animali durante il trasporto effettuato da persone od enti come attività economicamente prevalente o comunque come attività accessoria dell'attività principale dell'impresa.

Precisa in ogni caso che pur non soggiacendo alle normative ivi previste, deve essere osservata la parte generale del regolamento a cui occorre attenersi "nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili" e che sia la F.O.I. che la F.I.A.V. sono tenute a dare "un'adeguata formazione dei propri iscritti su aspetti inerenti il rispetto di regole basilari di benessere animale, elementi di fisiologia, di etologia, di accadimento e cure di emergenza degli avicoli trasportati, onde evitare che gli animali trasportati  subiscano disagi incompatibili con il benessere animale".

 

Viene quindi confermato quanto da noi in precedenza riportato in altre schede su questo sito. Tutte le normative vigenti si applicano ai trasporti commerciali ed alcuni esclusivamente a tipologie di animali specifici. ... ad esempio

 

Testo originale risposta al quesito F.O.I. (pdf)

AL PRESIDENTE DELLA F.O.I. ONLUS (Federazione Ornicoltori Italiani)

In riferirnento alle richiesta di chiarimenti di codesta Federazione relativo all'applicabilità del regolamento (CE) n .1/2005 al trasporto di uccelli d'affezione, da gabbia e da voliera di allevatori amatoriali, si rappresenta quanto segue.

Il regolamento (CE) n , 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni corredate, si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all'interno della Comunità Europea in relazione ad un'attività economica.

Sebbene il concetto di "finalità economica del trasporto" non abbia ancora trovato in ambito europeo una interpretazione univoca tale da poter chiaramente individuare tutte quelle circostanze pratiche del trasporto di animalí vivi che potrebbero rientrare nell'ambito di applìcazione del regolamento in questione, si ritiene che íl trasporto di animali effettuato per attività amatoriali, hobbistiche sportive,  ludiche, didattico-culturali, non debba debba ricadere nell'ambitodi applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005. Infatti, secondo iì parere della scrivente Ufficio, l'obiettivo principale del legislatore europeo è quello di disciplinare la protezione degli animali durante il trasporto effettuato da persone od enti come attività economicamene prevalente o comunque come attività accessoria dell'attività principale dell'impresa.

Pertanto, il trasporto di uccelli operato dagli allevatori amatoriali delle Associazioni che costituiscono la F.O.I. (Federazione Ornicoltori Italiani), sía in maniera diretta che attraverso trasporti collettivi curati dalle singole Associazioni e/o dalla stessa Federazione mediante i così detti "convogliatori" per raggiungere i luoghi delle manifestazioni sportive, non ricade nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005, ancorché nell'ambito delle stesse manìfestazioni sportive possono realizzarsi compravendite occasionali di alcuni soggetti messi in esposizione.

La finalità non lucrative della Federazione Ornicoltori Italiani è statuita anche dall'iscrizione nel registro delle ONLUS per il perseguimento oltre che di finalità d'utilità sociale, che nel caso specifico riguardano la promozione dello studio, il rniglioramento, la salvaguardia, lo sviluppo e la conservazione del patrimonio ornitologico, anche di finalità non speculative, di lucro e commerciali nel settore ornitologico amatoriale.

Tuttavia, fatte salve le norme sanitarie che disciplinano la movimentazione di animali vivi, è comunque necessario che la F.O.I. si impegni a salvaguardare il principio generale del regolamento (CE) n. 1/2005 dove viene sancito che "nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili", mediante un'adeguata formazione dei propri iscritti su aspetti inerenti il rispetto di regole basilari di benessere animale, elementi di fisiologia, di etologia, di accudimento e cure di emergenza degli avicoli trasportati, onde evitare che gli anímali trasportati subiscano disagi incompatibili con il benessere animale.

Distinti saluti IL DIRETTORE GENERALE

G. Losacco

 

Testo originale risposta al quesito F.I.A.V. (pdf)

AL PRESIDENTE DELLA F.I.A.V. ONLUS (Federazione Italiana Associazioni Avicole)

In riferirnento alle richiesta di chiarimenti di codesta Federazione relativo all'applicabilità del regolamento (CE) n. 1/2005 al trasporto di avicoli di allevatori  amatoriali, si rappresenta quanto segue.

Il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazionci corredate, si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all'interno della Comunità Europea in relazione ad un'attività economica.

Sebbene il concetto di "finalità economica del trasporto" non abbia ancora trovato in ambito europeo una interpretazione univoca tale da poter chiaramente individuare tutte quelle circostanze pratiche del trasporto di arimalí vivi che potrebbero rientrare nell'ambito di applìcazione del regolamento in questione, si ritiene che íl trasporto di animali effettuato per attività amatoriali, hobbistiche sportive,  ludiche, didattico-culturali, non debba debba ricadere nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005. Infatti, secondo iì parere della scrivente Ufficio, l'obiettivo principale del legislatore europeo è quello di disciplinare la protezione degli animali durante il trasporto effettuato da persone od enti come attività economicamene prevalente o comunque come attività accessoria dell'attività principale dell'impresa.

Pertanto, il trasporto delle razze avicole effettuato dagli allevatori amatoriali delle Associazioni che costituiscono la F.I.A.V. (Federazione Italiana delle Associazioni Avicole), sía in maniera diretta che attraverso trasporti collettivi curati dalle singole Associazioni e/o dalla stessa Federazione per raggiungere i luoghi delle manifestazioni sportive o delle esposizioni didattico -culturali divulgative, non ricade nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n , 1/2005, ancorché nell'ambito delle stesse manìfestazioni sportive possono realizzarsi compravendite occasionali di alcuni soggetti messi in esposizione.

La finalità non lucrative della Federazione Italiana delle Associazioni Avicole trova riscontro dall'iscrizione nel registro delle ONLUS dove, all'art. 3 dello statuto della Federazione viene precisato che l'iscrizione delle Associazioni è vincolata oltre che dalle finalità dell'utilità sociale delle stesse sopratutto per quanto riguarda il rniglioramento, la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio avicolo nazionale, anche dal fatto che le stesse Associazioni non devono perseguire fini speculativi e di lucro e non devono praticare attività commerciali nel settore avico, o amatoriale.

Tuttavia, fatte salve le norme sanitarie che disciplinano la movimentazione di animali vivi, è comunque necessario che la F.I.A.V. si impegni a salvaguardare il principio generale del regolamento (CE) n. 1/2005 dove viene sancito che "nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili", mediante un'adeguata formazione dei propri iscritti su aspetti inerenti il rispetto di regole basilari di benessere animale, elementi di fisiologia, di etologia, di accudimento e cure di emergenza degli avicoli trasportati, onde evitare che gli anímali trasportati per fini commerciali subiscano disagi superiori a quelli trasportati per fini diversi.

Distinti saluti IL DIRETTORE GENERALE

G. Losacco

© C.I.C.L. ©  Prima edizione scheda 05/09/2008 aggiornamento 05/09/2008 

 

 

  

 

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