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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DI IGIENE DEL COMUNE DI MELDOLA – FO AGGIORNATO AL 2004

…. Omissis …….

Art. 3 – Criteri d’applicazione del regolamento.

1         L’indicazione del Sindaco quale autorità competente a provvedere non sta ad indicare una precisa ed esclusiva attribuzione di funzioni bensì la sua qualità di organo responsabile in via generale dell’Amministrazione comunale. Per effetto di quanto stabilito dall’art. 107 del Testo Unico 267/2000, l’adozione degli atti o provvedimenti di natura gestionale è riservata alla competenza esclusiva dei dirigenti.

2   Il Sindaco, avuto riguardo a particolari situazioni locali, in particolare per le attività esistenti o da insediarsi all’interno del perimetro del Centro Storico o in edifici soggetti a particolari vincoli, può ammettere proroghe ovvero deroghe al rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento.

3   Tali proroghe e/o deroghe, che devono essere specificamente richieste e opportunamente motivate, sono subordinate al parere del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL e dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente - Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (di seguito denominata A.R.P.A.) secondo le rispettive competenze, e all’esecuzione degli eventuali provvedimenti da essi suggeriti.

4   Resta salva la possibilità al Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro di concedere deroghe particolari ai sensi della specifica normativa.

Art. 4 -   Regime sanzionatorio.

1.  Salvo diversa disposizione di legge, le violazioni al regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 fino  a Euro 500,000.

2.  È facoltà del Sindaco, ai sensi dell’art.82 dello Statuto Comunale entrato in vigore il 18/06/2001, stabilire le somme da pagarsi a titolo d’oblazione per singole violazioni o per gruppi omogenei di violazioni.

3.         Laddove per singole violazioni o gruppi di violazioni non sia indicata alcuna somma da pagare a titolo di oblazione, l’applicazione della sanzione è regolata dalle disposizioni previste dalla Legge 24 novembre 1981, n.689.

4.         L’accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative o l’opposizione agli atti esecutivi, sono disciplinati in via generale, dalla normativa vigente.

5.         L’autore dell’illecito è obbligato a ripristinare lo stato dei luoghi ed a provvedere all’adeguamento delle strutture e attrezzature ai sensi delle disposizioni di cui al presente regolamento e nei termini indicati in apposito provvedimento dell’Autorità Sanitaria Locale.

6.         L’inottemperanza all’ordine di adeguamento o ripristino di cui al comma 5, è punita con la sanzione prevista dal comma 1.

7.  La somma da pagarsi a titolo di oblazione per la violazione di cui al comma 6 è pari alla sanzione prevista per la violazione della norma regolamentare aumentata in misura di un quinto. L’oblazione è esclusa nei casi in cui non sia ammessa per la violazione alla norma regolamentare.

Art. 5 - Devoluzione dei proventi.

1.  I proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al presente regolamento e per l’inottemperanza ai provvedimenti adottati dal Sindaco finalizzati alla sua attuazione spettano al Comune ai sensi dell’art. 110 del TULCP approvato con Regio Decreto n. 383 del 1934.

………. omissis ……………

Art. 161 – Definizioni.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente titolo si assumono le seguenti definizioni:

animali sinantropi: animali che vivono in stretto contatto con l’uomo in ambiente urbano e dall’uomo ricavano la ragione del sostentamento:

centri abitati : area compresa all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato di cui al vigente Piano Regolatore Generale;

benessere animale: fruizione di un buon stato di salute e nutrizione nel rispetto e tutela dei comportamenti etologici delle singole specie animali. Sono fatte salve le specifiche disposizioni in materia.

allevamento famigliare: struttura zootecnica indirizzata al ricovero di animali in cui la capacità di contenimento non supera la capacità corrispondente alle superfici utili di allevamento di seguito indicate, stimate secondo i parametri di legge o regolamento:

allevamenti suinicolo : mq. 30 per azienda ;

altri allevamenti: mq. 200 per azienda ;

pensione per animali: costituisce struttura di ricovero per animali affidati temporaneamente dal proprietario. Deve essere dotata di tutte le caratteristiche di un canile.

canile privato: luogo di ricovero o rifugio per cani non finalizzato a scopo pubblico e che sia come tale riconosciuto dal Servizio Veterinario; costituisce industria, insalubre di 1° classe

Art. 162 - Detenzione e custodia d’animali - Norme generali

Salvo che il fatto non configuri una fattispecie prevista da codice penale agli artt. 672 e 727, è fatto assoluto divieto di abbandonare animali detenuti a qualsiasi titolo, e di mettere in atto comportamenti lesivi nei loro confronti;

In ogni luogo e circostanza è fatto assoluto divieto di molestare gli animali, anche randagi, e di provocare loro danno e sofferenza di qualsiasi tipo;

E’ fatto divieto a chiunque di provocare la morte di animali d’affezione, anche di proprietà, con qualsiasi mezzo e in qualunque modo, ad eccezione di quanto previsto all’art. 22 della L.R. 27/2000;

E’ vietato catturare animali domestici o selvatici liberi e/o vaganti. Il Divieto non si applica ai legittimi proprietari, alle Associazioni Zoofile specificamente autorizzate o alle autorità competenti, alle quali  dovranno essere segnalati eventuali animali in stato di pericolo;

E’ fatto assoluto divieto di addestrare animali per guardia o per altri scopi ricorrendo a percosse o qualsiasi altro tipo di violenza;

Chi detiene un  animale, o lo possiede a qualunque titolo, dovrà averne cura e rispettarne i diritti evitando di imporgli comportamenti non consoni alle sue caratteristiche etologiche. Dovrà farlo visitare da medici veterinari ogni qual volta il suo stato di salute lo renda necessario, dovrà accudirlo e alimentarlo con una dieta adatta a soddisfare le necessità peculiari della specie e della razza cui appartiene, anche in relazione a tagli, età e stato di salute.

Il recinto, la cuccia e le zone attigue devono essere mantenute pulite, drenate e salubri, impedendo ristagni, emanazione di cattivi odori e infestazioni di parassiti e insetti.

E’ vietato detenere cani o altri animali all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata per numero e dimensioni alle caratteristiche degli animali, rialzata da terra, sufficientemente coibentata, con tetto impermeabilizzato. L’ingresso dovrà essere di piccole dimensioni e possibilmente non centrale, in modo di evitare al massimo la dispersione del calore corporeo.

E’ vietato detenere cani o gatti, continuativamente, in terrazze o balconi od isolarli in rimesse o in cantine o custoditi in gabbie o stie.

Per cani custoditi all’esterno, la recinzione deve essere integra, mantenuta in buono stato di manutenzione, adeguata ad impedire la fuga del cane e ad evitarne lesioni di qualsiasi tipo.

I cani custoditi in casa o in recinti esterni  devono poter uscire per il moto fisiologico quotidiano.

È consentito detenere cani legati alla catena, purché sia munita di due moschettoni rotanti alle estremità, adeguata alle caratteristiche fisiche e di  salute del cane, e che consenta il moto fisiologico. In ogni caso al cane dovrà essere consentito in ogni momento l’agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell’acqua ed esso dovrà poter disporre di tutto lo spazio consentito dalla lunghezza della catena senza alcun impedimento.

Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.

I recinti esistenti dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui ai precedenti punti 10 e 11.

I volatili da compagnia custoditi in gabbie devono essere riparati da correnti d’aria, e disporre di contenitori di cibo ed acqua pulita sempre riforniti. Fatte salve le disposizioni previste dalla normativa sulla caccia per gli uccelli da richiamo le voliere per volatili devono essere tali da permetterne il volo o, comunque, la comoda apertura di entrambe le ali contemporaneamente. Le gabbie devono avere le seguenti misure minime: fino a tre animali adulti, la lunghezza, la larghezza e l’altezza della gabbia devono essere di tre volte superiori alle rispettive misure del volatile più grande ad ali distese; se vengono tenuti più di tre animali, le misure minime sono aumentate in  modo proporzionale; fanno eccezione quelle usate per trasporto, per l’allevamento di animali per uso alimentare, per l’esposizione in occasione di mostre ornitologiche, che possono avere misura inferiore.

Le voliere poste all’esterno devono essere protette da una tettoia che ne copra almeno i posatoi.

Durante l’inverno possono essere tenute all’aperto solo quelle specie in grado di sopportare fisiologicamente le temperature proprie della stagione e, comunque, non quelle tropicali, subtropicali o migratrici.

I pesci devono essere custoditi in acquari in cui le dimensioni, il volume dell’acqua, l’ossigeno e la temperatura siano conformi alle esigenze fisiologiche della specie.

È vietato l’accesso agli animali nei locali dove è prevista autorizzazione sanitaria per presenza di alimenti per consumo umano; mentre è facoltativo il divieto di accesso agli animali per tutti gli altri esercizi.

È vietata la vendita di animali da parte di ambulanti.

Art. 162 bis - Detenzione d’animali in centro abitato.

Nei centri abitati la detenzione d’animali è consentita unicamente per gli animali da affezione (cani, gatti, ecc.) e per gli animali di bassa corte ad uso strettamente familiare. Per questi ultimi deve essere presentata comunicazione al servizio Veterinario.

La presenza in centro abitato di specie di animali diverse da quelle indicate al comma 1, è consentita previo nulla osta del Servizio Veterinario. La loro detenzione è subordinata al mantenimento di condizioni che garantiscano un adeguato stato di benessere nonché il decoro e la pulizia dell'ambiente di stabulazione, anche in rapporto alla realtà dell'ambiente urbano circostante.

I proprietari di animali e le persone momentaneamente incaricate della loro custodia devono impedire l'insudiciamento con deiezioni o liquami organici, di portici, marciapiedi, attraversamenti pedonali, giardini, parchi e di qualsiasi luogo d’interesse pubblico o aperto al pubblico.. A tal fine è fatto obbligo alle persone suddette di provvedere all’immediata e completa pulizia con asportazione delle deiezioni qualora si fosse verificato l'insudiciamento.

Gli accompagnatori di cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all’asportazione delle deiezioni e tale da garantire nel contempo l'igiene personale di colui che opera.

I cani condotti in spazi pubblici o aperti al pubblico devono essere tenuti al guinzaglio (con eccezione delle aree o spazi loro dedicati).

I cani condotti nei pubblici mezzi di trasporto devono essere muniti di museruola, tenuti al guinzaglio e comunque essere gestiti in modo da non arrecare danno a persone, animali o cose.

Art. 162 ter - Trasporto d’animali.

Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dalla normativa vigente, le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano:

ai trasporti privi di qualsiasi carattere commerciale e ad ogni singolo animale accompagnato da una persona fisica che ne ha la responsabilità durante il trasporto.

ai trasporti di animali domestici da compagnia che accompagnano il loro padrone nel corso di un viaggio privato.

E’ vietato trasportare o detenere animali nel bagagliaio dei veicoli a tre volumi, a meno che lo stesso non garantisca un comfort adeguato in termini di ventilazione e luce e per tragitti comunque brevi o per emergenza sanitaria. Il sistema di trasporto deve riuscire a proteggere gli animali da lesioni o intemperie e fornire un ambiente adeguato per temperatura, umidità, ventilazione, ossigenazione, apporto idrico e nel rispetto delle caratteristiche etologiche d’ogni specie, consentendo la possibilità di movimento e spazio tale da permettere la stazione eretta e il decubito.

Art. 162 quater - Sfruttamento di animali.

L’utilizzo di animali a fini di sperimentazione è vietato ai sensi della L.R. 1 agosto 2002, n. 20, nel rispetto dei principi, regole, definizioni  delineati dalla direttiva comunitaria 86/609/CEE e dal D.Lgs. 116/92.

In conformità a quanto già stabilito con apposita Ordinanza sindacale E’ fatto divieto di utilizzare animali nella pratica dell’accattonaggio; il fatto costituirà più grave violazione qualora vengano utilizzati cuccioli, femmine gravide, animali in cattivo stato di salute e/o in condizioni di incuria, denutrizione e sofferenza.

Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e ricoverati presso il Canile Comprensoriale Forlivese, o presso strutture-rifugio d’Associazioni Protezionistiche o presso altri luoghi adeguati allo scopo, a spese del contravventore.

Organi di sorveglianza per quanto sopra riportato sono la Polizia Municipale, il Servizio Veterinario dell’AUSL di Forlì, le Guardie Zoofile Volontarie, le Guardie Ecologiche Volontarie e gli altri Organi a ciò proposti per legge o regolamento.

Art. 163 - Animali sinantropi in stato di libertà.

1.    Il Sindaco, per la tutela della salute e dell’igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, compreso la cattura, allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, di controllarne le nascite e di risolvere eventuali problemi igienico sanitari da essi creati.

2.   Il Sindaco, per le finalità di cui al comma 1, può altresì disporre provvedimenti di soppressione dei piccioni urbani secondo le modalità prescritte dal Servizio Veterinario nonché provvedimenti per vietare la somministrazione di alimenti qualitativamente non idonei.

3.        Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici e nelle aree pubbliche o private dove si possono verificare nidificazione e stabulazione dei piccioni e si possono creare le condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati, a cura dei proprietari o dei responsabili, i seguenti interventi in ordine di sequenza:

a)  interventi di pulizia e disinfezione necessari al ripristino delle condizioni di igienicità;

b)  interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stazionamento dei piccioni.

Tutti gli interventi posti in essere in applicazione delle presenti norme devono rispettare le regole di non maltrattamento degli animali.

Per la protezione dei gatti si fa riferimento a quanto previsto dalla L.R. n. 27 del 7 aprile 2000 evidenziando che tali animali sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. I volontari che si occupano delle colonie feline esistenti sul territorio in stato di libertà saranno dotati d’apposito tesserino di riconoscimento che abilita alla gestione delle colonie stesse.

 

E’ fatto divieto ostacolare l’attività dei volontari debitamente autorizzati dediti alla cura delle colonie di gatti in libertà (colonie feline).

 

E’ vietato abbandonare sul territorio contenitori o residui di cibo, al di fuori di quelli predisposti dai volontari autorizzati.

Art. 164 - Canili privati.

1.       L'attivazione, esercizio, trasformazione, trasferimento di un canile o anche la sola variazione delle condizioni esistenti è subordinata a nulla osta sanitario del Sindaco che lo rilascia su parere del Servizio Veterinario a seguito di verifica del possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme.

2.   I canili non devono avere comunicazione con locali di civile abitazione. Oltre a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 27 del 7 aprile 2000, i canili devono disporre, in relazione all’effettiva presenza dei cani, di locali e spazi idonei da adibire a reparto per il ricovero dei cani, con box ben aerati ed illuminati dall'esterno, con pareti di materiale lavabile e disinfettabile, forniti di canali di carico e scarico per lo smaltimento dei liquami a norma delle leggi vigenti e corredati di dispositivi antiratto.

3.   Ogni canile dovrà inoltre essere dotato di servizi igienici ed assistenziali in numero idoneo per il personale dipendente.

4.   È in facoltà del Sindaco, sentito il Servizio Veterinario, di ordinare l'esecuzione di tutte le opere che siano considerate opportune ai fini dell'igiene e della polizia veterinaria, nonché di ordinare gli interventi vaccinali o terapeutici che si rendono necessari.

Art. 165 - Commercio d’animali d'affezione o esotici.

Chiunque intenda attivare o gestire un impianto per il commercio d’animali d'affezione o esotici, deve essere in possesso di nulla-osta sanitario; a tal fina la domanda va presentata direttamente al Servizio Veterinario dell’A.U.S.L. di Forlì che è titolare del procedimento.

Alla domanda, che dovrà contenere le generalità del richiedente e l’ubicazione dell’esercizio, dovranno essere allegati:

N° 2 planimetrie dei locali in scala 1:100 riportanti la destinazione d’uso, le dimensioni, le altezze ed i rapporti aero-illuminanti dei singoli vani;

Un elenco delle specie animali che s’intendono commercializzare;

Una descrizione delle attrezzature impiegate;

3.   Gli esercizi in cui si detengono animali per la vendita devono possedere i seguenti requisiti:

a)  non devono comunicare direttamente con locali di abitazione;

b)  devono essere forniti di acqua potabile e servizi igienici;

c)  devono essere mantenuti sempre puliti e ben ventilati. Se necessario devono essere previsti idonei impianti di ventilazione;

d)  le pareti dei locali di vendita e di ricovero devono essere impermeabili e lavabili fino all'altezza di almeno m.2,00 dal suolo; il pavimento deve essere lavabile, costruito con adeguata pendenza e munito di condutture per gli scoli delle acque di lavaggio;

e)   i locali utilizzati devono rispondere ai requisiti igienico-strutturali generali previsti dal vigente regolamento;

f)    i locali, i recinti, le gabbie e simili in cui sono detenuti gli animali devono essere sufficientemente ampi in relazione a numero e specie degli animali stessi. Deve essere garantito un contenimento confortevole e una stabulazione rispettosa delle caratteristiche etologiche degli animali, nonché il rispetto delle norme e condizioni di sicurezza per le persone.

g)   il pavimento di box, recinti e simili deve essere tale da consentire un igienico smaltimento delle deiezioni.

4.   Gli esercizi di cui al comma 3, devono garantire le seguenti ulteriori dotazioni:

a)  armadio frigorifero e congelatore adeguati per la conservazione di alimenti deperibili per animali;

b)  contenitori idonei alla raccolta di rifiuti e scarti. I contenitori devono essere giornalmente svuotati e periodicamente disinfettati;

Gli animali detenuti per la vendita devono ricevere idonea assistenza sanitaria; non potranno essere esposti né commercializzati soggetti affetti da qualsivoglia patologia.

Sono vietati in tutto il territorio comunale il commercio e l’allevamento della tartaruga Trachemys Scripta Elegans” nota come “dalla testa rossa”.

Art. 166 - Esercizi di toelettatura animali.

1.        Chiunque intenda attivare un esercizio di toelettatura per animali deve essere in possesso di nulla osta sanitari; a tal fine la domanda va presentata direttamente al Servizio Veterinario dell’A.U.S.L. di Forlì che è titolare del procedimento.

2.   Alla domanda, che dovrà contenere le generalità del richiedente e l’ubicazione dell’esercizio, dovranno essere allegati:

- N° 2 planimetrie dei locali in scala 1:100 riportanti la destinazione d’uso, le dimensioni, le altezze ed i rapporti aero-illuminanti dei singoli vani;

- Una relazione tecnica che descriva il tipo di attività che si intende espletare;

- Una descrizione delle attrezzature impiegate;

3.        L’esercizio di cui al comma 1, deve essere costituito almeno da uno spazio d'attesa, da una sala per la toelettatura e da servizio igienico, rispondenti ai requisiti igienico-strutturali previsti dal presente regolamento.

4.        locali d'attesa e di toelettatura devono avere pavimenti, impermeabili, lavabili e disinfettabili, con adeguata pendenza e chiusino per lo scarico delle acque luride e di lavaggio; le pareti devono essere impermeabili e lavabili fino all'altezza di m. 2.

5.   I locali devono essere dotati d’attrezzature idonee ed essere conservati in perfette condizioni d’igiene.

6.        Quando l’esercizio di toelettatura è annesso a negozi per il commercio di prodotti animali o d’animali d'affezione o esotici, devono essere previsti accessi separati e distinti.

Art. 167 - Uso d’animali negli spettacoli.

È consentito l'uso d’animali negli spettacoli, purché questi siano compatibili con la natura degli animali impiegati e non causino loro sofferenze. Agli animali vanno garantite idonee condizioni ambientali e microclimatiche e di benessere adottando tutti gli interventi atti ad evitare inconvenienti di natura igienico-sanitaria. Deve inoltre essere garantito il rispetto delle norme e condizioni di sicurezza per il pubblico e le persone.

Spetta al Servizio Veterinario verificare lo stato di benessere degli animali utilizzati  negli spettacoli e nelle mostre itineranti.

Per il rispetto e la tutela degli animali e della salute pubblica è vietato, in tutto il territorio comunale, offrire o dare in omaggio animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura;

E’ vietato l’uso d’animali esotici o cuccioli di animali domestici, per effettuare fotografie a scopo di lucro, eccezion fatta per l’uso scolastico e/o didattico.

Art. 167 bis- Uso di colle o veleni.

È fatto assoluto divieto di spargere colle o qualsiasi tipo di veleno (topicida, esche avvelenate o simili) in aree di uso pubblico, se non da Ditte autorizzate dall’Azienda USL, nei casi e per gli scopi previsti dalla legge.

Art. 168 - Smaltimento carcasse animali d'affezione. Cimiteri per piccoli animali d'affezione.

1.   Lo smaltimento delle carcasse degli animali d'affezione deve essere effettuato tramite incenerimento in impianto autorizzato o tramite interramento. La certificazione della morte dei cani deve essere compiuta da un medico veterinario. Qualora la causa del decesso sia ascrivibile a malattia infettiva diffusiva la carcassa deve essere incenerita.

2.       L'interramento dovrà avvenire in area preventivamente concordata con i servizi sanitari competenti, al fine di evitare possibili fenomeni di contaminazione o inconvenienti igienico-sanitari. L'interramento dovrà avvenire ad una profondità tale da garantire una totale ricopertura della carcassa prevedendo una distanza minima dalla carcassa alla superficie del terreno pari a mt. 1.00

3.       L'attivazione dei cimiteri per piccoli animali d'affezione è subordinata al preventivo nulla osta del Dipartimento di Prevenzione.

4.   I requisiti delle aree cimiteriali di cui al comma 3, delle tecniche di inumazione, tumulazione, ed esumazione destinati agli animali d’affezione sono stabiliti con apposita disciplina approvata con ordinanza del Sindaco da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento su proposta del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica

…. Omissis …….

C.I.C.L.  Prima edizione scheda 02/12/2006 aggiornamento 02/12/2006

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